1. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.
1. L'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.
1. Gli accordi tra privati che stabiliscono il versamento di quote associative con il meccanismo del rinnovo automatico salvo disdetta devono prevedere, a pena di nullità, a carico dei soggetti beneficiari l'invio a ciascun iscritto, entro il 30 settembre di ogni anno, di un prospetto informativo che indica:
a) le modalità per effettuare agevolmente e gratuitamente la disdetta relativa al versamento delle quote associative;
b) l'ammontare, con disaggregazione del dato per anno, di tutte le trattenute effettuate fino alla data del prospetto informativo dal singolo iscritto e delle trattenute che saranno effettuate nell'anno successivo in caso di mancata disdetta.